FAQ PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

GENERALI

1. Per beneficiare del credito di imposta industria 4.0 occorre fare una istanza all'agenzia delle entrate, oppure deve semplicemente essere esposto il suddetto credito nel modello F24?
E’ sufficiente esporlo nel modello F24.

2. Le ditte individuali possono beneficiare di crediti d'imposta? Sì. Possono beneficiare del credito di imposta Transizione 4.0
TUTTE LE IMPRESE residenti in Italia, per strutture produttive ubicate nel territorio italiano, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Non possono partecipare le imprese in stato di crisi e destinatarie di sanzioni interdittive.

3. Il DURC è richiesto per poter usufruire del credito di imposta?

E’ richiesta la regolarità contributiva che è certificata dal Durc.

4. C’è un limite minimo dei costi agevolabili o un riferimento agli anni precedenti per gli investimenti nell’ambito del Piano Nazionale Transizione 4.0?
Non c’è un limite minimo di costi agevolabili né un riferimento agli investimenti effettuati negli anni precedenti.

5. E’ possibile cedere il credito d'imposta?
No, non il credito di imposta non è cedibile, può solo essere trasferito ai soci in caso di società trasparenti. Le società trasparenti sono tutte le società di persone (incluse le società semplici agricole). Per le ditte individuali è automatico che il credito spetti al titolare. Esiste però il caso particolare dell'impresa familiare in cui il credito d'imposta può essere trasferito anche al collaboratore familiare in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, previa esposizione del credito trasferito nella dichiarazione del collaboratore.

6. Per quanto riguarda gli investimenti tradizionali immateriali, l'avviamento acquisito nell'ambito dell'acquisto di un ramo d'azienda, è agevolabile?
No

7. Possono usufruire di tali crediti di imposta anche i liberi professionisti? in particolare, nel settore delle consulenze ambientali e della sicurezza sul lavoro?
Agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime è riconosciuto il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali tradizionali.

8. In quanto tempo è possibile esaurire il credito di imposta?
Non è previsto un limite massimo di tempo, solo dei limiti minimi che variano a seconda del tipo di credito d’imposta.

9. Per quanto riguarda l'utilizzo del credito se non si riesce ad utilizzare nei 3 o 5 anni è possibile portarlo in compensazione negli anni successivi fino ad esaurimento?
Si è possibile, l’importante è che venga indicato in dichiarazione dei redditi nell’anno in cui si è acquisito il diritto.

10. I costi accessori devono necessariamente essere capitalizzati con il bene principale per essere ricompresi nel credito d'imposta?
Gli oneri accessori di diretta imputazione e le attrezzature strettamente necessarie al funzionamento del bene e che ne costituiscano normale dotazione sarebbe meglio imputarli al cespite principale, ma la normativa non entra mai espressamente nel merito contabile/fiscale.

BENI STRUMENTALI

1. Il credito d'imposta è riconosciuto per beni acquisiti tramite leasing?
Si, ma solo tramite leasing finanziario.

2. Nel caso di acquisto di un macchinario 4.0 e un software incluso nel macchinario è necessario calcolare aliquote differenti?
Il software “incluso” (cioè senza vita autonoma) segue le regole di agevolazione del macchinario.

3. In merito alle tempistiche e le modalità di fruizione del credito d'imposta derivato dall'acquisto di un bene strumentale materiale 4.0, se il bene è stato acquistato a dicembre 2021, consegnato a gennaio 2022, è possibile usufruire del credito d'imposta totale nell'anno 2022?
Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (allegato A) è fruibile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione del bene oggetto dell'agevolazione.

4. Il bene 4.0 acquistato a gennaio 2022 e connesso a febbraio 2023 genererà un credito d'imposta usufruibile in compensazione di imposte con F24 negli anni 2022/2023/2024?
In questo caso quindi il credito di imposta 4.0 partirà dall’esercizio 2023 ovvero dall’esercizio di interconnessione del bene.

5. Per un bene strumentale nuovo 4.0 (macchinario) acquistato ed interamente pagato nel 2021 ma interconnesso nel 2022 (primo semestre), la data di fruizione del beneficio può partire dal 2022 (anno di interconnessione)?
Il credito di imposta 4.0 sarà fruibile a decorrere dall’esercizio 2022.

6. In riferimento al credito d'imposta per beni strumentali nuovi (non 4.0), l'acquisto di licenza di un software (pertanto con durata limitata nel tempo) può fruire dell'agevolazione fiscale? oppure, non essendo ammortizzabile nello Stato Patrimoniale, non rientra nelle categorie agevolabili?
Sono agevolabili solo beni ammortizzabili con coefficiente di amm.to > 6,5%, .

7. Se acquisto un impianto produttivo completo che rispetta i criteri del 4.0, ma il bene non è nuovo di fabbrica perché il fornitore l'ha acquistato p.e. dall'estero (dove aveva già lavorato in modo tradizionale), la mia azienda può usufruire dei benefici 4.0?
No, sono ammessi solo beni nuovi.

8. L'importo di eventuali adeguamenti impiantistici necessari a mettere in funzione beni strumentali, viene anche conteggiato nelle agevolazioni?
In linea generale no, ma è possibile in determinati casi, da valutare singolarmente.

9. I costi di progettazione e realizzazione di una piattaforma e-commerce, da implementare su un sito internet già esistente, possono beneficiare del credito di imposta per beni immateriali 4.0 e in quale percentuale?
No, tali spese possono però beneficiare del credito di imposta per beni immateriali ordinari (aliquota 6% per il 2022).

10. Come si dimostra l'interconnessione nel periodo agevolato? Producendo una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 300.000 euro, una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che in data specifica il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B e che vengano rispettati i requisiti obbligatori richiesti dalla normativa. Come ribadito nella circolare Mise 23 maggio 2018, n. 177355 per mantenere il diritto al beneficio il requisito dell’interconnessione “dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”. Affinché tale requisito possa considerarsi soddisfatto è necessario per es. che il bene strumentale sia in grado di scambiare informazioni, attraverso un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.) con:

  • sistemi interni quali gestionali, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio locale e remoto, altre macchine dello stabilimento, sistemi MES;
  • sistemi esterni come i clienti, i fornitori, i partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain. Questa caratteristica, viene ribadita anche nella circolare n. 4/E del 2017. Altro requisito obbligatorio prevede l’identificazione univoca del bene strumentale, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti, come ad esempio gli indirizzi IP.

11. La Perizia di un investimento I.4.0 realizzato nel 2021 o 2022 è asseverata e quindi giurata?
Per gli investimenti effettuati per beni materiali o immateriali 4.0 di importo superiore a 300.000 euro è necessaria una perizia tecnica asseverata (non è più necessario che sia giurata) - rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o di un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato - che attesti appartenenza del bene ad allegato A o B e interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

12. Quando termina la responsabilità del perito rispetto a quanto dichiarato in perizia?
Se la ditta ha acquisito un bene 4.0 che risponde ai 5+2 requisiti, lo rende funzionante durante il periodo di perizia e, dopo qualche tempo, non usa tutte le funzionalità richieste, il perito è in qualche modo responsabile? L’asseverazione attesta la presenza dei requisiti in una data specifica, ovvero quella della visita/sopralluogo in azienda. Il perito, ai sensi dell’art 1 comma 11 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, accerta e attesta allo stato dell’arte che: - Il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. E’ il contribuente che è tenuto al mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0 per l’intera durata dell’incentivo. Se tali requisiti vengono successivamente a mancare (per assurdo anche il giorno successivo) perché viene modificato lo status asseverato, il professionista non è in alcun modo responsabile.

13. La perizia va effettuata per ogni bene 4.0 e che tipo di indicazioni deve necessariamente avere?
La perizia va fatta per ogni singolo bene 4.0 di valore unitario superiore a euro 300.000, anche nel caso in cui siano più beni identici. Il contenuto della perizia lo stabilisce caso per caso il perito. In linea generale deve attestare che il bene sia inserito tra quelli ex allegato A e B della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 e sia interconnesso al sistema gestionale aziendale.

14. Il CAD 2D per la progettazione dei capi di abbigliamento da solo può essere inquadrato tra beni agevolabili, CAD e ovviamente progetto di training all'utilizzo?
Potenzialmente sì, ma occorre verificare con il proprio fornitore se il software in questione presenta caratteristiche tali da poterlo includere in una delle tipologie previste dall’Allegato B. In particolare: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)”.

15. L'acquisto di gru mobili per la movimentazione delle merci a quali condizioni potrebbe usufruire del credito di imposta 4.0? Di quale dispositivo di bordo dovrebbero essere forniti i macchinari?
Le gru mobili per la movimentazione delle merci sono comprese nell’Allegato A gruppo 1 voce 11. Rientrando nel gruppo 1 devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
  •  integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  •  interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  •  rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre, occorrono almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
  •  sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  •  monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  •  caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). In relazione al soddisfacimento dei requisiti di interconnessione e integrazione automatizzata, si può fare riferimento a quanto riportato nella Circolare MISE n. 177355 del 23/05/2018 sul tema guida automatica o semiautomatica, nonché al documento di prassi Position Paper 01/2021 di AISEM (Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione) e ICIM S.p.A.

16. Una serra è considerata bene strumentale in una floricoltura?
Il beneficio spetta per l’acquisto di beni da terzi, in proprietà o in leasing, nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. Sono invece esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Inoltre sono esclusi: a. i beni per i quali il DM 31/12/88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5 % (per i quali, quindi, in sostanza il processo di ammortamento è superiore a 15 anni) b. i fabbricati e le costruzioni I sistemi di gestione apri/scopri e di gestione temperatura/umidità/irrigazione invece sono ammissibili se impiegati in una serra in quanto strettamente funzionali al processo produttivo.

17. L'utilizzo del credito d'imposta derivante da un acquisto di beni strumentali tradizionali materiali effettuato fra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 è utilizzabile in un unico anno?
In tal caso si, come previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

18. L'utilizzo del credito d'imposta derivante da un acquisto di beni strumentali tradizionali immateriali effettuato fra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 è utilizzabile in un unico anno?
In tal caso, il credito d'imposta è usufruibile in un unico anno solo per soggetti con volumi di ricavi/compensi, nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene, inferiori a 5 milioni di euro.

19. Avendo attivato dei leasing nel 2020 e 2021, è possibile trasformare dei macchinari in macchinari 4.0 e sfruttare comunque il credito di imposta?
Il credito d’imposta per investimenti in beni Industria 4.0 è previsto anche in caso di acquisizione dei beni mediante contratti di leasing. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore dell’utilizzatore, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. In caso di leasing dunque rileva, ai fini della spettanza del beneficio, la consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. Se il macchinario presenta nativamente le caratteristiche per poterlo includere nell’Allegato A, l’interconnessione e l’integrazione (dove richiesta) possono avvenire in un momento successivo. La fruizione dell’agevolazione 4.0 sarà ovviamente possibile solo nel momento in cui il bene risulta interconnesso. Si riporta inoltre quanto indicato nelle FAQ del 19 maggio 2017 in tema di iper-ammortamento: “… I costi relativi a un’azione di aggiornamento di un bene, sia nel caso di revamping (la macchina produrrà qualcosa di diverso) che di ammodernamento (non avviene una sostanziale modifica della macchina) possono beneficiare dell’agevolazione solo se viene garantito il soddisfacimento dei 5+2 vincoli.”

20. I costi delle opere murarie accessorie al cespite (tradizionale e 4.0) vanno a sommarsi interamente al costo del cespite stesso ai fini del credito totale?
Quale è la percentuale di credito di imposta applicabile? L’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 152 uscita il 15.12.2017) ha chiarito che rientrano tra gli oneri accessori di diretta imputazione anche le piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchinario presso il sito aziendale, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale. In tal caso concorrono alla base di calcolo del bene principale.

21. I beni hardware e software nuovi acquistati per permettere la comunicazione tra macchinari e MES o Gestionale, possono beneficiare del credito di imposta anche se installati su beni acquistati in anni precedenti e quindi già usati?
Bisogna entrare nel merito della tipologia di investimenti, un software se in allegato B è sempre agevolabile.

22. Si può richiedere un credito di imposta per un bene immateriale 4.0 (all. B), senza collegamento a beni materiali 4.0 (all. A)?
Si, è possibile

23. In riferimento alla decadenza dai benefici in caso di una rottura di un pezzo del bene il quale viene sostituito ci sono problemi e come ci si deve comportare?
La sostituzione del macchinario non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n.232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l’investimento originario dall’art.1, comma 11, della medesima legge (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica asseverata o attestato di conformità). Come espressamente rammentato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 9/E/2021, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi si applicano esclusivamente a beni inclusi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste da legge, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (si veda a tal proposito il comma 36 art. 1 della Legge di Bilancio 2018.). Mutatis mutandis si ritiene applicabile anche al caso di sostituzione di un pezzo.

24. Se il bene è stato oggetto di furto, il credito di imposta si perde?
In relazione al quesito posto, l’Agenzia dell’Entrate si è espressa con circolare n. 9/E del 21 luglio 2021.Al paragrafo 7.2 si cita: con riferimento al quesito posto, si è dell’avviso che il furto del bene agevolato non costituisca causa di rideterminazione dell’agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.

CREDITO DI IMPOSTA R&S E INNOVAZIONE

1. Relativamente al credito di imposta per ricerca e sviluppo 2021, l'introduzione della relazione asseverata cosa comporta in termini di perimetro di responsabilità del professionista che assevera e di quella che rimane in capo all'azienda in caso di contestazione da parte dell'agenzia delle entrate?
Nell'asseverare una relazione tecnica, il tecnico incaricato non si limita alla sua redazione, ma ne assevera appunto circa la veridicità dei contenuti e la correttezza /professionalità dimostrata nell'adempiere al compito, con le conseguenti assunzioni di responsabilità. Di conseguenza, se l’eventuale contenzioso con Agenzia delle Entrate vertesse sulla veridicità dei fatti rappresentanti, il tecnico asseverante potrebbe essere responsabile di aver dichiarato il falso. In generale, sia in caso di contenzioso sulla veridicità dei fatti, sia in caso di contenzioso sulla legittimità delle attività svolte ai fini dell’utilizzo del credito (es. rispetto dei requisiti del Manuale di Frascati), il responsabile ultimo è comunque il rappresentante legale dell’azienda.

2. E’ disponibile un modello per la redazione della relazione asseverata del rappresentante legale per R&S, I e D?
No, non c’è un modello per credito R&S, Innovazione e Design. Alcuni modelli di asseverazione, che possono essere utilizzate come esempi, sono disponibili per credito Industria 4.0.

FORMAZIONE 4.0

1. Un corso di grafica pubblicitaria per alcuni dipendenti può beneficiare del credito di imposta per la formazione 4.0 alla voce "Internet delle cose"?
No, non rientra nelle tematiche ammissibili.

2. Nell'ambito del Bonus Formazione 4.0, cosa si intende per soggetti accreditati?
Che siano riconosciuti come enti formatori presso Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa o presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001.

3. Per il credito d'imposta formazione 4.0, in merito alla Certificazione ISO 9001 – EA 37: devono esserne in possesso i docenti?
O gli enti di formazione che incaricano i docenti per la formazione nelle aziende? Oppure entrambi? E’ l’ente di formazione che deve avere i requisiti.

4. Per il bonus formazione la dipendente deve essere assunta direttamente o può essere in contratto di somministrazione durante la formazione, poi regolarmente assunta al momento dell’utilizzo del credito di imposta?
E’ ammissibile il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, ed il personale con contratto di apprendistato. Sono pertanto esclusi altri collaboratori con contratti lavorativi diversi dai suddetti.

5. Per i corsi online asincroni esiste un tempo di fruizione standard (per esempio 16 ore)?
Poiché la legge rimborsa il "tempo" impiegato se un allievo ha utilizzato 20 ore (dimostrato dal registro log della piattaforma e sottoscritto dall'allievo) rispetto a un corso che stimava 15 ore di partecipazione vanno conteggiate le ore effettive o solo quelle teoriche? In tema di formazione a distanza, è possibile lo svolgimento di corsi e/o lezioni online. Non è previsto un tempo di fruizione standard. Deve essere previsto l’utilizzo di piattaforme di elearning o streaming in grado di rilasciare il preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative. Agli effetti dell’ammissibilità del credito, il legislatore impone alle imprese di adottare strumenti informatici in grado di garantire con sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. Questo anche con particolare riferimento al concetto di interattività docente/discente, requisito che generalmente non è dimostrabile nella formazione asincrona. Non rileva la stima delle ore del corso ma le ore di formazione effettivamente svolte, come risultanti dalla documentazione a supporto (registri, report presenze, ecc.)

6. Se non esiste un revisore nell'azienda e ci si serve di un revisore esterno per le spese Formazione 4.0 la spesa per il revisore è sempre rimborsabile al 100%?
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione - da allegare al bilancio - rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato. È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

7. Nell’ambito del credito di imposta per la formazione 4.0, se un’azienda non ha l’obbligo del revisore dei conti, può comunque beneficiare del credito di imposta?
Sì, a condizione che incarichi un revisore legale appositamente per il rilascio della certificazione dei costi. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

CUMULO

1. l crediti previsti dal Piano Transizione 4.0 come si relazionano con gli incentivi derivanti da bandi europei, nazionali o regionali? Sono cumulabili?
La cumulabilità è possibile se consentita nel regolamento dello specifico bando europeo, nazionale o regionale con il quale si vuole effettuare la cumulabilità. In linea generale, se consentito dallo specifico bando, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento. Per quanto concerne gli incentivi finanziati con risorse PNRR, si faccia riferimento alla circolare n. 33 del 31/12/2021 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2. Il credito d’imposta è cumulabile anche con il bando SIMEST (per un finanziamento e cofinanziamento a fondo perduto)?
Il punto non è stato ancora stato chiarito del tutto. A tal fine rimando alla Faq n.8 di Simest: https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/faq---operativit%C3%A0-in-pnrr che, allo stato attuale, si consiglia di interpretare in modo restrittivo e prudenziale

3. La nuova Sabatini è cumulabile con il Credito d'imposta 4.0? Se sì, il calcolo del credito d'imposta va effettuato al lordo dell'investimento oppure al netto del contributo relativo alla legge Sabatini?
Sì è cumulabile, il calcolo del credito è effettuato sull’investimento al lordo del contributo relativo alla legge Sabatini.

4. Il Patent box è cumulabile con il Credito d'imposta 4.0? e con altre agevolazioni?
Il Patent box è cumulabile con il credito di imposta; è cumulabile con altre agevolazioni purchè anche le discipline di tali altre misure di favore prevedano la possibilità di cumulo con altre disposizioni agevolative.

5. Per la R&S, la maggiorazione dell’aliquota prevista dal Decreto Rilancio anche per le Regioni Sisma, non è più prevista per gli anni 2021 e 2022? Vale solo per il Mezzogiorno?
Nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2020 è incrementata solo per l'esercizio 2020. La maggiorazione permane anche negli esercizi 2021 e 2022 solo per le imprese del Mezzogiorno, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.